Art. 15.
(Cooperazione tra Forze di polizia nazionali e servizi di polizia locale).

      1. La Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e i servizi di polizia locale cooperano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, ai fini della sicurezza della città e del territorio. A tali fini l'autorità tecnica di pubblica sicurezza competente per territorio convoca periodicamente incontri di lavoro con il responsabile della polizia municipale, che ne può richiedere la convocazione, e con il competente comandante dell'Arma dei carabinieri e, se interessati, con il responsabile della polizia provinciale e con i comandanti delle altre Forze di polizia dello Stato.
      2. I responsabili delle Forze di polizia dello Stato e dei servizi di polizia locale possono comunque richiedere all'autorità tecnica di pubblica sicurezza, competente per territorio, la convocazione di specifici incontri al fine di coordinare i rispettivi interventi, anche in attuazione degli accordi di cui all'articolo 4.
      3. Il coordinamento tra le polizie municipali e provinciali si effettua secondo le disposizioni stabilite dalla legge regionale.

 

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